Circolare del ministro a tutte le pubbliche amministrazioni: la decurtazione della retribuzione si applica ad ogni evento di malattia, a prescindere dalla durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza
Roma, 17 luglio 2008 - Visita fiscale a casa dopo il primo giorno di malattia. Prosegue la battaglia del ministro Renato Brunetta contro gli sprechi nella Pubblica amministrazione e i cosiddetti 'fannulloni'. Il ministro ha infatti firmato oggi una circolare indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni per fornire indicazioni circa l'applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti (contenuta nell'articolo 71 del decreto legge n. 112 del 2008).
La circolare, che e' stata inviata alla Corte dei conti per la registrazione, chiarisce il nuovo regime delle assenze per malattia introdotto dal provvedimento, sia dal punto di vista della retribuzione spettante in caso di assenza sia per le modalita' di certificazione. In particolare, la decurtazione della retribuzione si applica ad ogni evento di malattia, a prescindere dalla durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza.
Per quanto concerne le modalita' di certificazione della malattia, viene chiarito che il terzo evento di malattia nell'anno solare e le assenze superiori a dieci giorni debbono essere giustificati con la presentazione all'amministrazione di un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati, in quanto parte del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, e qui c'e' l'ulteriore giro di vite, le amministrazioni dovranno inoltrare obbligatoriamente la richiesta di visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno.
- SE CI SI AMMALA PER UN GIORNO. La visita fiscale sarà obbligatoria anche per un periodo così breve ma con un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli.
- SE MALATTIA PROSEGUE. Nell'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno, occorrerà presentare un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
- COSA SI PREVEDE DOPO 10 GIORNI. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Il periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta").
- IL CERTIFICATO. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati venga indicata la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi.
- IL MEDICO DEVE ESSERE CONVENZIONATO CON SSN. Il certificato per essere valido non potrà essere rilasciato da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Non solo, ma l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dal certificato.
- STIPENDIO. Nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento economico accessorio. Vi sono però delle eccezioni, e riguardano i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita.
- 'SALVI' TREDICESIMA E AD PERSONAM. Rientrano nel trattamento fondamentale, e quindi non rientreranno nella decurtazione prevista alcune voci come la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.
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