Roma, 23 gennaio 2008 -Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un gruppo di associazioni, fra le quali Madre Provetta, Amica Cicogna e Warm, annullando per eccesso di potere le linee guida sulla fecondazione medicalmente assistita, la legge 40. In particolare la parte contestata riguarda il divieto di diagnosi preimpianto agli embrioni contenuto nelle linee guida. Lo ha annunciato l'avvocato Gianni Baldini in rappresentanza dell'associazione Madre Provetta.
Il tribunale amministrativo ha anche chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla costituzionalita' della legge 40.
La terza sezione quater del Tar del Lazio, con la sentenza n.398 depositata il 21 gennaio scorso, ha infatti rilevato che, mentre la legge 40 «consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione, sia pure per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso e si consentono interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche sempre al medesimo scopo», nelle Linee Guida disposte con decreto ministeriale nel luglio 2004 «tale possibilità viene contratta al punto di essere limitata alla sola 'osservazionè dell'embrione».
Tale previsione, secondo i giudici amministrativi, è illegittima poichè «deve ritenersi che, per quanto riguarda l'ambito oggettivo di delimitazione della disciplina della procreazione medicalmente assistita, il potere relativo non possa che competere al legislatore, con la conseguenza che quest'ultimo, nella sua ampia discrezionalità politica ha stabilito di consentire interventi diagnostici sull'embrione per le finalità sopra espresse, questi non possono essere limitati nel senso prospettato delle Linee Guida».
Il collegio del Tar, presieduto da Mario Di Giuseppe, inoltre, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 40, ritenendoli in contrasto con gli articoli 3 (parità di trattamento) e 32 (tutela della salute) della Costituzione: se «finalità della legge è quella di individuare un giusto bilanciamento tra l'interesse di tutela dell'embrione e quello di tutela dell'esigenza di procreazione - si legge nella sentenza - allora non si comprende la ragione della previsione che impone la produzione di embrioni in numero tale da rendere possibile l'effettuazione di un unico impianto e comunque in numero non superiore a tre e la ragione del sostanziale divieto di crioconservazione, ammessa nella sola ipotesi di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna insorto successivamente alla fecondazione».
Se la tutela dell'embrione, spiegano i giudici «non è assoluta ma si spinge fino al punto di assicurare concrete aspettative di gravidanza», allora la legge 40 con le norme in questione «non avrebbe dovuto escludere la possibilità di consentire l'accertamento delle molte variabili che accompagnano la vicenda della procreazione assistita, quali ad esempio la salute e l'età della donna interessata e la possibilità che essa produca embrioni non forti», ossia quelli che « si possono rivelare più idonei a realizzare il risultato della gravidanza e della procreazione».
Il commissario Ue ai Media Viviane Reding: "La durata delle pubblicità di 12 minuti l'ora non viene rispettata, le televendite non sono incluse in questi 12 minuti e l'autopromozione non viene considerata pubblicità. In più le sanzioni contro chi viola le norme sono deboli"