Accolto il ricorso del governo contro l'ordinanza del tar del veneto che aveva accolto la sospensione dei provvedimenti relativi alla realizzazione del progetto Dal Molin. "Atti politici sono insindacabili"
Roma, 29 luglio 2008 - La IV Sezione del Consiglio di Stato, ha accolto l'appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero della Difesa contro l'ordinanza del 18 giugno scorso del Tar del Veneto, che aveva accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti relativi alla realizzazione del progetto Dal Molin di ampliamento della Base militare Usa di Vicenza.
L'ordinanza con cui il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Governo contro la sospensione dei lavori all'ampliamento della Base Usa di Vicenza decretata dal Tar è la n. 3992/08. Le ragioni che hanno indotto la IV Sezione a non condividere le valutazioni del Tar sulla legittimità dei provvedimenti impugnati si basano innanzitutto, si legge nell'ordinanza, sul fatto che il consenso prestato dal Governo italiano all'ampliamento dell'insediamento militare americana all'interno dell'Aeroporto Dal Molin "è un atto politico, come tale insindacabile dal giudice amministrativo, secondo un tradizionale principio sancito dall'art. 31 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Tale insindacabilità riguarda non solo il contenuto dell'atto - prosegue il Consiglio di Stato - ma anche, a maggior ragione, la sua forma, propria dell'ordinamento nel quale l'atto si è formato".
Inoltre, il nulla-osta del ministero della Difesa si "inquadra nella procedura appositamente prevista per le attività a finanziamento diretto statunitense (secondo quanto previsto dall'accordo bilaterale Italia - Stati Uniti d'America del 20 ottobre 1954, tuttora coperto da classifica di riservatezza) la cui realizzazione è demandata ad una apposita Commissione mista costruzioni (CMC), costituita nell'ambito della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa".
Ancora, la realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziata dagli Stati Uniti, è disciplinata dal Memorandum del 1995, che prevale sulla disciplina italiana e comunitaria in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle commesse pubbliche.
Quanto ai profili di danno ambientale segnalati nell'ordinanza del Tar, per il Consiglio di Stato essi "appaiono privi di riscontri concreti, anche in relazione alla successiva autorizzazione alla progettazione dell'intervento sul lato ovest dell'Aeroporto, per cui si è rivelato determinante l'impulso del Commissario straordinario, che ha spostato il progettato ampliamento su una area già destinata prevalentemente ad attività aeroportuale e di cui è prevista la dismissione da parte della amministrazione militare italiana, senza quindi alcun cambio di destinazione d'uso".
Di fatto, non rientra nella procedura di autorizzazione ad un insediamento militare, di esclusiva competenza dello Stato, la consultazione della popolazione interessata - sostiene il Consiglio di Stato - né tanto meno essa è prevista nella procedura risultante dal Memorandum del 1995; tale consultazione è stata soltanto ipotizzata nelle dichiarazioni del ministro della Difesa in sede parlamentare". Per queste ragioni il Consiglio di Stato, conclude la nota, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la concessione della misura cautelare accordata dal Tar del Veneto e ne ha annullato l'ordinanza n.435.
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